Comune di Monteciccardo
Provincia di Pesaro e Urbino
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Documenti

Carta di identità

La carta di identità è il documento identificativo per eccellenza; viene rilasciato dall’anagrafe del comune di residenza a tutti i cittadini che ne fanno richiesta SENZA LIMITI DI ETA'.

In caso di variazione di indirizzo o di residenza non è necessario rinnovare la Carta di Identità poiché la medesima identifica la persona indipendentemente dai suoi spostamenti.

Chi può richiedere la carta di identità?

Cittadini residenti: la carta d'identità è rilasciata a tutti i cittadini senza limiti di età.

Stranieri residenti: i cittadini comunitari e extracomunitari residenti nel Comune di Monteciccardo possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

I cittadini italiani residenti all'estero: i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) possono richiedere la carta d’identità cartacea sia presso l'ufficio Anagrafe sia presso il Consolato italiano di appartenenza nello Stato estero di residenza.

Cittadini non residenti: solo in casi eccezionali, la carta d'identità puo' essere rilasciata a persone non residenti per gravi e comprovati motivi.

Cosa fare?

L’interessato deve recarsi di persona all’ufficio anagrafe munito di TRE foto (formato tessera, recenti, tutte uguali, a capo scoperto, senza capelli sul viso, il soggetto deve essere rivolto all'obiettivo e lo sfondo deve essere di colore chiaro. Carta fotografica ad alta risoluzione; NO utilizzo di carta termica) e della vecchia carta di identità.

Per i minori è necessaria la presenza dei genitori e del minore stesso.

Per i cittadini extracomunitari è opportuno l'esibizione del permesso di soggiorno e/o ricevute di rinnovo.

Casi particolari:

In caso di smarrimento o furto del vecchio documento, deve essere esibita la denuncia presentata all’autorità competente e un altro documento identificativo (patente, passaporto ecc…).

E’ necessaria la firma di entrambi i genitori (tranne situazioni particolari) per il rilascio della carta di identità VALIDA PER L’ESPATRIO ai minori di diciotto anni.

Per i minori di anni 14 che si devono recare all’Estero:

-        se accompagnati da uno o entrambi i genitori la carta d'identita' riporta sul retro l'indicazione del nome e cognome del padre e della madre;

-        se accompagnati da altre persone è necessario munirsi di apposito modello di dichiarazione di affido, reperibile in Questura, da vistare dalla competente Questura indicante le generalità dell’accompagnatore e/o dell’ente o compagnia di trasporto.

Validità

·      minori di 3 anni : 3 anni di validità

·      minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni : 5 anni di validità

·      maggiorenni : 10 anni di validità.

I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo

Proroga:

Coloro che sono in possesso di una carta d'identità con scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 devono far apporre il timbro di proroga per ulteriori cinque anni dalla data di scadenza. Si ricorda, tuttavia, che in alcuni Paesi sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità prorogate con il timbro, pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori di munirsi comunque di passaporto o di nuova carta d’identità (Circolare Ministero Interno n.23/2010).  La carta di identità può essere prorogata già 180 giorni prima dalla scadenza. La richiesta può essere avanzata anche da persona diversa dall'intestatario, purché munito di delega e del documento da convalidare.

Costo del servizio: 5,42 euro

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Passaporto

Il Passaporto viene rilasciato dalla Questura, su richiesta scritta dell’interessato.

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ESPATRIO DEI MINORI

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 7, in data 15 marzo 2012, recante  «Documenti individuali per l’espatrio dei minori»;

SI RENDE NOTO

che a partire dal 26 giugno 2012,

i minori che si recano all’estero dovranno avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale. Non sarà più sufficiente, quindi, l’iscrizione sul passaporto del genitore, documento che rimane comunque valido per lo stesso genitore fino alla sua naturale scadenza.
Tale data costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.
Il Ministero della Giustizia, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, ha chiarito che in sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l'assenso di entrambi i genitori.
Tale indirizzo trova applicazione anche nel caso di rilascio ai minori di carta d’identità valida per l'espatrio.
In proposito, il Ministero della giustizia ha infatti osservato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all' espatrio (art.16 Cost.) si pone il limite della tutela dei minori (art. 30 Cost.) quale prevalente esigenza di pubblico interesse.               

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Il codice fiscale

Viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
L’anagrafe può risolvere i casi in cui il tesserino fiscale riporti dati non veritieri.
Comunica inoltre i dati dei neonati all’anagrafe tributaria per il rilascio del nuovo codice fiscale che verrà inviato per posta presso l’abitazione dei genitori.

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Patente di guida

Viene rilasciata dalla Motorizzazione. L’ufficio anagrafe trasmette i dati relativi ai cambi di abitazione, per l’invioda parte della Motorizzazione, entro 180 giorni, al domicilio dell’interessato, di un tagliando adesivo di aggiornamento dell’indirizzo. Decorso il termine indicato, in caso di mancata ricezione, il cittadino deve rivolgersi al numero verde 800-232323 o collegarsi al sito dell'automobilista per le opportune verifiche.

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