Comune di Pietrarubbia
Provincia di Pesaro e Urbino
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Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013

Organi di indirizzo politico - amministrativo

Art. 13 - D. LGS. 33/2012
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
 
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.
 
OMISSIS

Art. 14 - D. LGS. 33/2012

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e relative competenze.

SINDACO 
GIUNTA COMUNALE
CONSIGLIERI COMUNALI-CV E DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART.14 comma 1 lett. c), d), e)

 Atti di nomina o di proclamazione dei titolari di incarichi politici e durata dei rispettivi incarichi

      •DECRETI DI NOMINA ASSESSORE E VICESINDACO

      •PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE

Durata dell'incarico e dei mandati elettivi:Il mandato elettivo del Sindaco e dei consiglieri comunali decorre dal giorno 26 maggio 2014 ed ha durata qunquennale. L'incarico di assessore e Vicesindaco permane sino ad eventuale provvedimento di revoca.



 

Importi di viaggi di servizio e missioni anno 2014 


Compensi e importi di viaggi di servizio e missioni
INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2012


GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2012


RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE - ANNO 2012

• Altri eventuali incarichi
•ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI COMPENSI

•ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI

• Dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 - Dati Patrimoniali, Reddituali e Associativi Amministratori

Si riporta lo stralcio della delibera CIVIT n. 65/2013 in tema di applicazione dell'art. 14, comma  1, lettera f), del D.Lgs. n. 33/2013:
 
Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.
 
Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.
 

Anno 2013

Spese di Rappresentanza